14.09.2020

ITALIA, FISCALITÀ INDIRETTA NELLE EMISSIONI DI UTILITY TOKEN

Con la risposta all’interpello n. 110 del 2020, l’Agenzia delle Entrate italiana ha chiarito che ai fini IVA, nell’ambito dell’emissione di utility token, assumono rilevanza le caratteristiche insite all’interno del singolo token.

In particolare, gli utility token, che consentono l’acquisto di beni o servizi su una determinata infrastruttura blockchain, presentano forti similitudini rispetto ai buoni-corrispettivo digitali (cd. voucher) che, ricordiamo, si distinguono in base alla relativa funzione “monouso” oppure “multiuso”. Mentre i buoni monouso sono rappresentativi di merci o servizi ben individuati, assoggettati ad Iva in sede di emissione (l’acquisto del token vale come se si acquistasse il bene o il servizio sottostante), i buoni multiuso sono invece, in sostanza, un mezzo di pagamento, quindi non soggetto ad Iva al momento dell’emissione, bensì al momento dell’utilizzo (quando sarà possibile individuare il bene o il servizio specifico, e quindi, la corretta aliquota Iva da applicare).

I professionisti del Gruppo Stelva sono a disposizione per qualsiasi chiarimento o specifica consulenza in materia.



Condividi articolo su: