L’Agenzia delle Entrate ha confermato, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione prevalente che, per stabilire se un atto di donazione con bonifico da parte di donante residente all’estero sia da assoggettare a tassazione in Italia, occorre esaminare se il bene oggetto di donazione (il denaro) possa essere considerato quale bene esistente nel territorio dello Stato.
Nel caso trattato il denaro oggetto di donazione da parte di un cittadino residente in Svizzera, tramite bonifico bancario, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante era residente all’estero e, comunque, prima dell’atto di disposizione il denaro si trovava depositato su un conto bancario di un istituto svizzero. Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità (art. 2 D.Lgs. 346/1990), il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.
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