Il consiglio dei ministri italiano dello scorso mercoledì 7 agosto ha approvato il D.L. omnibus che, inter alia, modifica in maniera sostanziale il regime di cui all’art. 24-bis del Tuir, innalzando dagli attuali 100'000 a 200'000 euro annui l’imposta sostitutiva Irpef sui redditi prodotti all’estero realizzati dai cd. neo-residenti. Sotto il profilo della decorrenza, l’innalzamento dell’imposta troverà applicazione per i soggetti che trasferiranno la residenza fiscale in Italia (ex art. 43 c.c.) successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Così, nel giro di pochi mesi, dopo che lo scorso 6 marzo il Cancelliere britannico Jeremy Hunt annunciava nello Spring Budget 2024 la proposta di abolizione, dopo oltre 200 anni, del regime inglese dei res-non-dom, anche l’Italia annuncia una stretta sulle tasse dei paperoni.
Non è da escludere quindi che per qualche contribuente le valutazioni di convenienza rispetto ad un prossimo rientro in Italia possano cambiare in virtù di questa modifica normativa, andando a cercare soluzioni maggiormente convenienti, come ad esempio la Svizzera che offre un regime di tassazione forfettaria sul dispendio.
Ad esempio, un contribuente residente in Ticino in regime di tassazione sul dispendio, con rilevanti asset esteri, potrebbe pagare un’imposta che varia tra circa 135’000 CHF e 145’000 CHF, a seconda del comune di residenza. Questa imposta copre l’intero nucleo familiare, senza ulteriori oneri fiscali per i familiari a carico, come coniuge e figli (a differenza dell’Italia, dove il regime dei neo residenti comporta il versamento, oltre alla flat tax dei 200'000 euro, anche di 25'000 euro per ogni membro del nucleo familiare). Il contribuente soggetto a tassazione sul dispendio non deve presentare una dichiarazione ordinaria, ma solo dichiarare eventuali redditi imponibili di fonte svizzera per un controllo del dispendio determinante.
Questo regime consente anche di recuperare i crediti d’imposta per le ritenute operate all’estero su dividendi, interessi e altre entrate, in conformità con le convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili. Il regime globale termina solo in caso di richiesta della cittadinanza svizzera o se il contribuente inizia a svolgere un’attività lucrativa in Svizzera, a differenza di altre giurisdizioni, dove il regime agevolato è limitato a 5 o 10 anni (come ad esempio avviene in Italia).
Inoltre, a partire dal 2024, la Svizzera è stata rimossa dalla black list italiana per le persone fisiche, quindi ai cittadini italiani che dovessero lasciare il Regno Unito per trasferirsi in Svizzera non troverà più applicazione la presunzione di residenza fiscale italiana ai sensi dell’art. 2 TUIR.
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