L’art. 1 del Decreto Legislativo approvato dal Governo italiano il 9 aprile 2024 interviene positivamente in materia di trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge, esclusi da tassazione ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter , del TUS per favorire il mantenimento dell’integrità dell’impresa familiare.
Il trust trova pieno riconoscimento nel corpus normativo successorio, definendo anche le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.
Il terzo comma del nuovo art. 4-bis del D.lgs. n. 346/1990 consente l’applicazione dell’imposta in via volontaria e anticipata al momento di ciascun conferimento dei beni nel trust o dell’apertura della successione, in tal caso l’imposta è pagata a titolo definitivo e senza rimborso d’imposta. Tale facoltà è valevole anche per i trust già ad oggi istituiti.
Un’ulteriore nota positiva è racchiusa al comma 4-ter: “Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti”.
Sembrerebbe inoltre, che le holding e le società immobiliari (di qualsiasi natura) “entreranno” di diritto nell'ambito applicativo della norma agevolativa.
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