04.09.2024

Più semplici gli scambi di partecipazioni mediante conferimento

La “Delega Fiscale” in materia di operazioni straordinarie interverrà, inter alia, una volta in vigore, (riprendendo la Relazione illustrativa)per “eliminare gli effetti di irrazionalità e distorsione attualmente derivanti dalle norme che regolano la disciplina dei conferimenti di azienda di cui all’articolo 176 del Tuir e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento di cui all’articolo 177 del medesimo testo unico”.

In particolare, lo Schema di Decreto facendo salvo il principio di neutralità fiscale sotteso ai conferimenti di azienda e il principio del c.d. realizzo controllato tipico degli scambi di partecipazione mediante conferimento, lo Schema di Decreto amplierà la disciplina prevista dall’art. 177 del Tuir

-         anche ai conferimenti o scambi di partecipazioni in cui le società scambiate o conferitarie risultassero fiscalmente non residenti in Italia, prevedendo espressamente il richiamo all’art. 73, comma 1, lett. d) del Tuir. In questo modo si faciliteranno i processi riorganizzativi in cui le partecipazioni in società fiscalmente non residenti in Italia detenute da persone fisiche residenti, siano conferite a favore di una società residente, operazioni fino ad oggi considerata invece “realizzativa” ai fini delle imposte dirette;

-         razionalizzando e semplificando anche i conferimenti di società già holding. In particolare, la soglia di partecipazione minima del 20% oggi richiesta dal comma 2-bis per beneficiare del realizzo controllato, in futuro rileverà unicamente per le partecipazioni detenute direttamente dalla  holding e per quelle da esse detenute indirettamente per il tramite di una società controllata qualificabile a sua volta come holding (non rilevando più, quindi, quelle partecipazioni indirettamente detenute tramite società operative non qualificabili come holding). Il superamento della soglia sarà inoltre limitato per le partecipazioni il cui valore contabile complessivo sia superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipazioni oggetto di verifica, escludendo quindi che partecipazioni sotto soglia di valore contabile non significativo precludano ingiustificatamente all’imprenditore la possibilità di beneficiare del regime di realizzo controllato.

 

I nostri professionisti rimangono a disposizione per fornire maggiori informazioni in merito.



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