15.10.2025

Trust Usa e Beneficiari in Italia: Tassazione per trasparenza

La Risposta a Interpello n. 239/2025 esamina il caso di un Trust statunitense, originariamente interposto (Grantor Trust), che diviene irrevocabile e in fase di liquidazione a seguito della morte del Disponente.

In presenza di beneficiari residenti in Italia, l'Agenzia ne esclude l'interposizione, riconoscendo l'autonomia gestionale del Trustee.

Tuttavia, il Trust è qualificato come "trasparente" ai fini italiani – benché opaco negli USA – poiché il diritto predeterminato dei beneficiari a ricevere il patrimonio residuo li rende "individuati" (Art. 73, co. 2, TUIR).

Ciò comporta l'imputazione dei redditi pro-quota ai beneficiari residenti.

Il caso ribadisce la distinzione cruciale: la trasparenza riguarda i redditi (IRPEF), mentre il capitale è imponibile con l'Imposta di Donazione/Successione solo al momento dell'attribuzione finale (Art. 4-bis TUS), se i presupposti di territorialità sussistono.

Un profilo critico emerge dall'utilizzo da parte dell'Agenzia del termine "fondo residuo" per definire il diritto che genera la trasparenza: tale formulazione rischia di confondere il diritto ai redditi con l'attuale titolarità del capitale, nonostante la Circolare 34/E/2022 richieda una netta separazione tra i piani impositivi.

Questo gap interpretativo solleva interrogativi sulla reale "attualità" del diritto, specie in presenza di discrezionalità del Trustee nel differimento delle distribuzioni. Il caso conferma l'imperativo di una pianificazione fiscale internazionale meticolosa e di una consulenza professionale che verifichi sia la tassazione reddituale sia quella successoria.

Il nostro ufficio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti



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